DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...)).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 112-quater 
(( (Vendita on line da parte di farmacie e  esercizi  commerciali  di
cui  al  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.223,   convertito,   con
        modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). )) 
 
  (( 1. E' vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali
con obbligo di prescrizione medica. 
  2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo
di prescrizione mediante i servizi della societa'  dell'informazione,
quali definiti dalla legge  21  giugno  1986,  n  317,  e  successive
modificazioni, e' consentita alle condizioni specificate nel presente
titolo. 
  3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  sono  autorizzati
dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita'
competenti, individuate dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
province autonome a fornire medicinali a distanza  al  pubblico  alle
seguenti condizioni: 
    a) comunicazione all'autorita' competente per  il  territorio  in
cui sono stabiliti, almeno delle seguenti  informazioni,  che  devono
essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche: 
      1) denominazione, partita IVA e  indirizzo  completo  del  sito
logistico; 
      2) data  d'inizio  dell'attivita'  di  vendita  a  distanza  al
pubblico  di   medicinali   mediante   i   servizi   della   societa'
dell'informazione; 
      3) indirizzo del sito web utilizzato a tale  fine  e  tutte  le
informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. 
  4. I soggetti di cui al comma 3 sono  tenuti  a  comunicare,  entro
trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui
al medesimo comma 3, pena la decadenza dell'autorizzazione. 
  5. Fatti salvi gli obblighi di informazione  previsti  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della  direttiva
2000/31/CE relativa a taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della
societa'  dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
riferimento al commercio elettronico, il sito web per la  vendita  di
medicinali contiene almeno: 
    a) i recapiti dell'autorita' competente di cui al comma 3; 
    b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7; 
    c) il logo comune di cui al  comma  6,  chiaramente  visibile  su
ciascuna  pagina  del  sito  web  della  farmacia  o   dell'esercizio
commerciale di cui al comma 3. Il logo comune  medesimo  contiene  un
collegamento ipertestuale alla voce corrispondente  alla  farmacia  o
esercizio commerciale presenti nell'elenco di cui al comma 7, lettera
c). 
  6. In conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione
europea il Ministero della salute predispone un  logo  identificativo
nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo  comune  che
sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia  o
esercizio commerciale  di  cui  al  comma  3  che  mette  in  vendita
medicinali al pubblico a distanza. Tale logo e' chiaramente  visibile
nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di  medicinali  in
conformita' al comma 3. 
  7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate: 
    a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile  alla
vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della
societa'  dell'informazione,  ivi  incluse  le   informazioni   sulle
possibili differenze con gli altri Stati membri per  quanto  concerne
le condizioni che disciplinano  la  fornitura  dei  medicinali  e  la
relativa classificazione; 
    b) le informazioni sulla finalita' del logo comune; 
    c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al
comma  3,  autorizzati  alla  vendita  a  distanza  al  pubblico  dei
medicinali mediante i  servizi  della  societa'  dell'informazione  e
l'indirizzo dei loro siti web; 
    d) le informazioni generali sui  rischi  connessi  ai  medicinali
forniti illegalmente al pubblico mediante i  servizi  della  societa'
dell'informazione. 
  8. Il  sito  web  di  cui  al  comma  7  contiene  un  collegamento
ipertestuale  verso  il  sito  web  di  cui  all'articolo  85-quater,
paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE. 
  9. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza
pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione  con  l'Unione
delle Camere di commercio, al fine  di  assicurare  l'identificazione
dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano  vendita  di
farmaci on line. 
  10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, e' effettuato  nel
rispetto  delle  linee  guida  in  materia  di   buona   pratica   di
distribuzione. )) ((15)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17 ha disposto (con l'art. 2,  comma
6) che "Le disposizioni necessarie al rispetto dell'articolo 1, comma
1, numero 26), si applicano al piu' tardi un anno  dopo  la  data  di
pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 85-quater,
paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE".