DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 199 
                          (Piani regionali) 
 
    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di  cui
alla Parte II del presente decreto in  materia  di  VAS.  Presso  gli
uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative
alla partecipazione del pubblico al procedimento e  alle  motivazioni
sulle quali si e' fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle
osservazioni scritte presentate. 
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente
decreto. 
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 
     a)  l'indicazione  del  tipo,  quantita'  e  fonte  dei  rifiuti
prodotti   all'interno   del   territorio,   suddivisi   per   ambito
territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti  urbani,  rifiuti
che  saranno  prevedibilmente  spediti  da  o  verso  il   territorio
nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti,
nonche' la fissazione degli obiettivi di  raccolta  differenziata  da
raggiungere a  livello  regionale,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 205; 
     b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento  e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti  pericolosi,  rifiuti  contenenti  quantita'  importanti   di
materie prime critiche  o  flussi  di  rifiuti  disciplinati  da  una
normativa unionale specifica; 
     c)  una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi  sistemi   di
raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i  rifiuti,  di
ulteriori  infrastrutture  per  gli  impianti  per   i   rifiuti   in
conformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cui
agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario  degli  investimenti
correlati; 
     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario; 
     e)  l'indicazione  delle  politiche  generali  di  gestione  dei
rifiuti, incluse tecnologie e  metodi  di  gestione  pianificata  dei
rifiuti, o  altre  politiche  per  i  rifiuti  che  pongono  problemi
particolari di gestione; 
     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m); 
     g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli  impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 
     h)  prevedono,  per  gli  ambiti  territoriali   ottimali   piu'
meritevoli, un sistema di  premialita'  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente; 
     i) la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento dei rifiuti urbani; 
     l) i criteri per l'individuazione delle  aree  non  idonee  alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei  rifiuti,
nonche' per  l'individuazione  dei  luoghi  o  impianti  adatti  allo
smaltimento dei rifiuti; 
     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; 
     n) le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: 
     o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche  di  cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per
specifiche tipologie di rifiuto; 
     p) le prescrizioni in materia di prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; 
     q) il programma per la riduzione dei rifiuti  biodegradabili  da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
     r) un programma di prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche  per  la  riduzione
dei   rifiuti   alimentari   nella   produzione    primaria,    nella
trasformazione e nella fabbricazione  e  nel  consumo.  Il  programma
fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi
sono finalizzati a dissociare la  crescita  economica  dagli  impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; 
     r-bis)  informazioni  sulle  misure  volte  a   conseguire   gli
obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3  bis),  della  direttiva
1999/31/CE o in  altri  documenti  strategici  che  coprano  l'intero
territorio dello Stato membro interessato; 
     r-ter) misure per contrastare e  prevenire  tutte  le  forme  di
dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i  tipi  di  rifiuti
dispersi. 
     r-quater)  l'analisi  dei  flussi  derivanti  da  materiali   da
costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti  amianto,
idonee modalita' di gestione  e  smaltimento  nell'ambito  regionale,
allo  scopo  di  evitare  rischi  sanitari  e   ambientali   connessi
all'abbandono incontrollato di tali rifiuti. 
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di
pianificazione, i seguenti elementi: 
     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 
     b) valutazione dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso  a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 
     c) campagne di sensibilizzazione e  diffusione  di  informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori. 
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale
previsti dalla normativa vigente. 
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 
     a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
     c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
     d) la stima degli oneri finanziari; 
     e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 
  ((6-bis.  Costituisce  altresi'  parte  integrante  del  piano   di
gestione dei rifiuti  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei
materiali derivanti dal crollo e  dalla  demolizione  di  edifici  ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in
conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della
transizione  ecologica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.)) 
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 
    8. La regione approva o adegua  il  piano  entro  18  mesi  dalla
pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis,  a
meno che non  siano  gia'  conformi  nei  contenuti  o  in  grado  di
garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dalla
normativa europea. In tale caso i piani sono  adeguati  in  occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10.  Fino
a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e
approvazione o adeguamento del piano regionale. 
    10. Le regioni per le finalita' di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'
aggiornamento del piano almeno ogni sei anni. 
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
esclusivamente  tramite  la  piattaforma   telematica   MonitorPiani,
l'adozione o la revisione dei piani di  gestione  e  di  altri  piani
regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea  e  comunicano
periodicamente  idonei   indicatori   e   obiettivi   qualitativi   o
quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste
dai piani. 
    12. Le regioni e  le  province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo. 
    12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita'  delle  seguenti  informazioni  da
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al
comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: 
    a) produzione totale e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune; 
    b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati; 
    c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata  e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori; 
    d) per ogni impianto di  trattamento  meccanico-biologico  e  per
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento  di  rifiuti
solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto  alla  lettera
c), quantita' di rifiuti in  ingresso  e  quantita'  di  prodotti  in
uscita, suddivisi per codice CER; 
    e) per gli  inceneritori  e  i  coinceneritori,  oltre  a  quanto
previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi
per codice CER; 
    f) per le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto. 
    f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i
criteri  di  cui  all'articolo   184-ter,   ubicazione,   proprieta',
capacita' nominale autorizzata, quantita' di rifiuti  in  ingresso  e
quantitativi di materia recuperata. 
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte  in  cui
attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel  caso
in  cui  "le  autorita'  competenti  non  realizzino  gli  interventi
previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini  e
con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".