DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
            Richiami in servizio del personale volontario 
 
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41,
legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto
                            2000, n. 246) 
 
  1. Il personale  volontario  puo'  essere  richiamato  in  servizio
temporaneo  in  occasione  di  calamita'  naturali  o  catastrofi   e
destinato in qualsiasi localita'. 
  2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in
servizio: 
  a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del
Corpo nazionale  motivate  dall'autorita'  competente  che  opera  il
richiamo; 
    b)  per  le  esigenze  dei  distaccamenti  volontari  del   Corpo
nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
    c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
  3. I richiami in servizio di cui  al  comma  2,  lettera  a),  sono
disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze
di protezione civile e per le esigenze dei comandi ((...)) nei  quali
il  personale  volontario  sia   numericamente   insufficiente.   Con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio. 
  4. Al personale volontario puo' essere affidata, con  provvedimento
del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile,  la  custodia  dei  distaccamenti.  L'incaricato
della custodia  ha  l'obbligo  di  ricevere  le  comunicazioni  e  le
richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto  inoltre  alla
manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.