DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-9-2013
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 311 
          (azione risarcitoria in forma specifica ((...)) ) 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il
risarcimento  del  danno  ambientale  in  forma   specifica   e,   se
necessario, per equivalente patrimoniale,  oppure  procede  ai  sensi
delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 
  ((2.  Quando  si  verifica  un  danno  ambientale  cagionato  dagli
operatori  le  cui  attivita'  sono  elencate  nell'allegato  5  alla
presente parte sesta, gli stessi sono  obbligati  all'adozione  delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri  ivi  previsti,  da  effettuare  entro  il  termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del  presente  decreto.  Ai
medesimi  obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle  misure  di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o  comunque
realizzata in modo incompleto o  difforme  dai  termini  e  modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie  a  conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il  pagamento  delle  somme  corrispondenti)).
((67)) 
  ((3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati  3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione  delle  misure  di
riparazione da adottare  e  provvede  con  le  procedure  di  cui  al
presente   titolo   III   all'accertamento   delle    responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in  conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi,  anche  di  valutazione  monetaria,  per
determinare la portata delle misure di  riparazione  complementare  e
compensativa. Tali criteri e metodi  trovano  applicazione  anche  ai
giudizi  pendenti  non  ancora  definiti  con  sentenza  passata   in
giudicato alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
periodo precedente. Nei casi  di  concorso  nello  stesso  evento  di
danno, ciascuno risponde nei  limiti  della  propria  responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento)). 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che
"Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  311  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla  lettera  g)
del comma 1 del presente articolo,  non  si  applicano  agli  accordi
transattivi gia' stipulati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data".