DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
vigente al 30/09/2023
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
            (( (Richiesta di riutilizzo di documenti). )) 
 
  ((1. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  organismi  di  diritto
pubblico esaminano le richieste e rendono  disponibili  i  documenti,
con le modalita' di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni  nel  caso  in
cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga e'  data
comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. 
  2.  In  caso  di  decisione  positiva,  i   documenti   sono   resi
disponibili, ove possibile, in forma elettronica  e,  se  necessario,
attraverso una licenza. 
  3. I provvedimenti  di  diniego  sono  motivati  sulla  base  delle
disposizioni del presente decreto. 
  4. Nel caso in cui il riutilizzo e' negato ai  sensi  dell'articolo
3, comma  1,  lettera  h),  per  la  parte  relativa  ai  diritti  di
proprieta'  intellettuale,  le  pubbliche   amministrazioni   o   gli
organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o  giuridica
titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale  il
titolare del dato stesso ha ottenuto il  materiale.  Le  biblioteche,
comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono  tenuti
a fornire la suddetta indicazione. 
  5. In caso di diniego, il richiedente  puo'  esperire  i  mezzi  di
tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge  7  agosto
1990, n. 241. Degli stessi e' data comunicazione al  richiedente  con
il provvedimento di diniego. 
  6.  Le  imprese  pubbliche,  gli   istituti   di   istruzione,   le
organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca,  le  organizzazioni
che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e
7 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  definiscono  i  termini  e  le
modalita' di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.))