LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 16-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 
 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli   atti   delle   amministrazioni   comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la   suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,   della   Commissione   per   l'accesso   ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione. 
  ((5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.)) 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).