DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 9-2-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 109. 
 
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
                        e riassicurativi (45) 
 
  1.  L'IVASS  disciplina,   con   regolamento,   la   formazione   e
l'aggiornamento  del  registro  unico  elettronico  nel  quale   sono
iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,  e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica.(45) 
  1-bis. L'impresa che opera in qualita' di  distributore,  individua
la persona fisica, nell'ambito della  dirigenza,  responsabile  della
distribuzione  assicurativa  o  riassicurativa  e  ne   comunica   il
nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede  adeguati  requisiti  di
professionalita'   ed   onorabilita'   individuati   dall'IVASS   con
regolamento.(45) 
  1-ter.  Il  registro  e'  agevolmente  accessibile  e  consente  la
registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS
con regolamento di cui al comma 1. (45) 
  2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
    a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di  intermediari  che
agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o
di riassicurazione; 
    b) i mediatori di assicurazione o  di  riassicurazione,  altresi'
denominati broker,  in  qualita'  di  intermediari  che  agiscono  su
incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione; 
    c) i produttori diretti che, anche in  via  sussidiaria  rispetto
all'attivita'    svolta    a    titolo     principale,     esercitano
l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami  infortuni  e
malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa  di
assicurazione e che operano senza obblighi di orario o  di  risultato
esclusivamente per l'impresa medesima; 
    d) le banche autorizzate ai  sensi  dell'articolo  14  del  testo
unico bancario,  gli  intermediari  finanziari  inseriti  nell'elenco
speciale di cui  all'articolo  106  e  114-septies  del  testo  unico
bancario, le societa' di  intermediazione  mobiliare  autorizzate  ai
sensi  dell'articolo  19   del   testo   unico   dell'intermediazione
finanziaria, la  societa'  Poste  Italiane  -  Divisione  servizi  di
bancoposta, autorizzata ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;(45) 
    e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti,  i
collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti alle sezioni (( di cui alle lettere a), b), d), e) e  f)  ))
per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l'intermediario opera. 
    f)  gli  intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio,  come
definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies). (45) 
  Non  e'  consentita  la  contemporanea  iscrizione   dello   stesso
intermediario in piu' sezioni del registro. 
  2-bis.  Per  i  siti  internet  mediante  i  quali   e'   possibile
l'esercizio dell'attivita' di distribuzione  assicurativa,  ai  sensi
dell'articolo  106,  e'  necessaria  l'iscrizione  al  registro   del
titolare del dominio. (45) 
  3. Nel registro sono altresi'  indicati  gli  intermediari  persone
fisiche,  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  abilitati   ma
temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento  dell'obbligo
di copertura assicurativa  di  cui  all'articolo  110,  comma  3,  e'
sospeso  sino  all'avvio  dell'attivita',  che   forma   oggetto   di
tempestiva comunicazione all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi.(45) 
  4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d),  che  si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori  o  altri  incaricati
addetti  all'intermediazione  provvede,  per  conto   dei   medesimi,
all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e)  del
medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori  o  altri  incaricati
addetti all'intermediazione e' tenuto a dare  all'impresa  preponente
contestuale notizia della richiesta di iscrizione  dei  soggetti  che
operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di
agenzia. L'impresa di assicurazione,  che  si  avvale  di  produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi al fine  dell'iscrizione  nella  sezione
del registro di cui al comma 2, lettera c). (45) 
  4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario  che
si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro  di  cui  al
comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione,
ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli  stessi
il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso
quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una
formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle
relative disposizioni di attuazione.(45) 
  4-ter. Nella domanda di iscrizione al  registro  l'impresa  che  si
avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma  2,  lettera
c) per l'esercizio della distribuzione, secondo  quanto  previsto  ai
sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione,  ivi  incluso
quanto previsto dalla  lettera  c)  del  comma  4-sexies,  e  di  una
formazione conforme a quanto  stabilito  dall'articolo  111  e  dalle
relative disposizioni di attuazione.(45) 
  4-quater. L'IVASS fornisce  tempestivamente  all'AEAP,  secondo  le
istruzioni da questa impartite, le  informazioni  rilevanti  ai  fini
dell'alimentazione del  registro  unico  europeo  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di  cui  al
paragrafo  4,  dell'articolo  3  della  direttiva  2016/97   e   puo'
richiedere la modifica dei dati in esso riportati.(45) 
  4-quinquies. Le domande presentate,  ai  fini  dell'iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono esaminate nel  termine  fissato  dal
regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non  oltre  90  giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.  L'avvenuta  iscrizione  e'
comunicata  ai  soggetti  interessati  nelle  forme  indicate   dalle
disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.(45) 
  4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al
comma 2, sono trasmessi  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  secondo  le  modalita'  individuate  nelle   relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
    a) i nominativi degli azionisti o dei  soci,  persone  fisiche  o
giuridiche, che detengono una  partecipazione  superiore  al  10  per
cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; 
    b) i nominativi  delle  persone  che  hanno  stretti  legami  con
l'intermediario; 
    c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti
legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza  da  parte
dell'IVASS. (45) 
  4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies
e' tempestivamente comunicata.(45) 
  4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo  109,  comma
2,  non  puo'  essere  consentita  se  le  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono  soggette
una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali  l'intermediario
ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali
disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative,  siano  di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (45) 
  5.   L'Organismo   per   la   registrazione   degli    intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a
richiesta    dell'impresa    o    dell'intermediario     interessato,
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro,  fermi  restando
gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e  di  revisione
delle iscrizioni effettuate.(45) 
  6.  L'IVASS,  con   regolamento,   stabilisce   gli   obblighi   di
comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche' le
forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico  al
registro. 
 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che  "Gli  intermediari
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono  iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  109   del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio
2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui  agli  articoli
109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n.  209
del 2005,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto
legislativo".