DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
            Regime delle prestazioni e modelli gestionali 
 
  1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
h), gestiscono le risorse mediante: 
    a)   convenzioni   con   soggetti    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  5,  lettera  d),  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti  che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei  Paesi
aderenti  all'Unione  europea,  che   abbiano   ottenuto   il   mutuo
riconoscimento; 
    b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante  ricorso  alle
gestioni di cui  al  ramo  VI  dei  rami  vita,  ovvero  con  imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti
all'Unione europea, ((operanti in Italia in regime di stabilimento  o
di prestazione di servizi)); 
    c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio, di cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58   e   successive
modificazioni, ovvero con imprese svolgenti  la  medesima  attivita',
con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, ((operanti  in
Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi)); 
    ((c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla  gestione  di
fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;)) 
    d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o  quote  di  societa'
immobiliari   nelle   quali   il   fondo   pensione   puo'   detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13,  lettera
a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e); 
    e) sottoscrizione e acquisizione di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni  contenute  nel
decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25  per  cento  del  capitale  del  fondo
chiuso. 
  2. Gli enti gestori di forme pensionistiche  obbligatorie,  sentita
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,   possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni  per  l'utilizzazione  del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione  di  societa'  di  capitali  di  cui
debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale  sociale;
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente. 
  3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto  forma  di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni  con  una  o
piu'  imprese  assicurative  di  cui  all'articolo  2   del   decreto
legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  ovvero  direttamente,  ove
sussistano  mezzi  patrimoniali  adeguati,  in  conformita'  con   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis.  I  fondi  pensione  sono
autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle  rendite,  avuto
riguardo all'adeguatezza dei mezzi  patrimoniali  costituiti  e  alla
dimensione del fondo per numero di iscritti. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28. 
  5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita  e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza,  sono  in
ogni caso stipulate apposite convenzioni  con  imprese  assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
sentita la COVIP, sono individuati: 
    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie   disponibilita',   avendo    presente    il    perseguimento
dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti  massimi
di investimento qualora siano  giustificati  da  un  punto  di  vista
prudenziale; 
    b) i criteri di investimento  nelle  varie  categorie  di  valori
mobiliari; 
    c) le regole da osservare in materia di  conflitti  di  interesse
tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di
cui alla direttiva  ((2014/65/UE)),  alla  normativa  comunitaria  di
esecuzione e a quella nazionale di recepimento. 
  5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della
propria politica di investimento, anche  in  riferimento  ai  singoli
comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente,  almeno
con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza  degli  stessi
agli interessi degli iscritti. 
  ((5-quater.  Secondo  modalita'  definite  dalla  COVIP,  i   fondi
pensione  danno   informativa   agli   iscritti   delle   scelte   di
investimento, predispongono e rendono  pubblicamente  disponibile  un
apposito documento  sugli  obiettivi  e  sui  criteri  della  propria
politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate  e  la
ripartizione strategica delle attivita' in relazione  alla  natura  e
alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il  modo
in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali,
sociali e di governo societario. Il documento e'  riesaminato  almeno
ogni tre anni, nonche' in modo tempestivo  dopo  qualsiasi  mutamento
rilevante della politica d'investimento ed e'  messo  a  disposizione
degli aderenti e, se a cio' interessati, dei  beneficiari  del  fondo
pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.)) 
  5-quinquies.  I  fondi  pensione  adottano  procedure  e  modalita'
organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle
entita' o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di
verificare che i criteri prescelti per  detta  valutazione,  definiti
nelle proprie politiche di investimento,  non  facciano  esclusivo  o
meccanico affidamento ai rating del  credito  emessi  da  agenzie  di
rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera
r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Nelle
convenzioni  di  gestione  sono  indicati  i  criteri   generali   di
valutazione  del  rischio  di  credito  ai   sensi   della   presente
disposizione. Tenendo conto  della  natura,  della  portata  e  della
complessita' dell'attivita' dei fondi pensione, la COVIP verifica  il
rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei  riferimenti  ai
rating del credito emessi  da  agenzie  di  rating  del  credito  sia
effettuato in modo da ridurre  l'affidamento  esclusivo  e  meccanico
agli stessi. 
  6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,  3  e  5,  e
all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei  fondi,
individuati ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  richiedono  offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,  attraverso  la
forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti  abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di  controllo.  Le
offerte contrattuali rivolte ai  fondi  sono  formulate  per  singolo
prodotto in maniera da consentire  il  raffronto  dell'insieme  delle
condizioni contrattuali con riferimento  alle  diverse  tipologie  di
servizio offerte. 
  7. Con deliberazione delle rispettive autorita'  di  vigilanza  sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di  controllo  su  di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente
articolo. 
  8. Il processo  di  selezione  dei  gestori  deve  essere  condotto
secondo le istruzioni adottate dalla COVIP  e  comunque  in  modo  da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi
e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli  amministratori,
e i criteri di scelta dei  gestori.  Le  convenzioni  possono  essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi  regimi,  anche  congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso: 
    a) contenere le linee di indirizzo  dell'attivita'  dei  soggetti
convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione   e   di
ripartizione del rischio di cui al comma 11 e  le  modalita'  con  le
quali possono essere modificate le linee di indirizzo  medesime;  nel
definire le linee di  indirizzo  della  gestione,  i  fondi  pensione
possono prevedere linee di investimento che consentano  di  garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; 
    b) prevedere i termini e le  modalita'  attraverso  cui  i  fondi
pensione esercitano la facolta' di  recesso,  contemplando  anche  la
possibilita' per il fondo  pensione  di  rientrare  in  possesso  del
proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione   delle   attivita'
finanziarie nelle quali risultano  investite  le  risorse  del  fondo
all'atto della comunicazione al gestore  della  volonta'  di  recesso
dalla convenzione; 
    c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione  della
titolarita' dei diritti di voto  inerenti  ai  valori  mobiliari  nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo. 
  9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita'
conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi  di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i  gestori  a
cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata  dalla  garanzia  di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'  affidati  ai
gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio  separato  ed
autonomo, devono  essere  contabilizzati  a  valori  correnti  e  non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati,  ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti
gestori, sia da parte di rappresentanti  dei  creditori  stessi,  ne'
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali  che  riguardano
il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti  in
gestione, anche se non individualmente determinati o  individuati  ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto  gestore.  Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti  redatti  dal  gestore  o  dai
terzi depositari. 
  10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere  dell'autorita'
di vigilanza sui  soggetti  convenzionati,  sono  fissati  criteri  e
modalita' omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei  risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28. 
  12. I fondi pensione, costituiti  nell'ambito  delle  autorita'  di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle  stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse. 
  13. I fondi non possono comunque  assumere  o  concedere  prestiti,
prestare garanzie in favore di terzi, ne' investire le disponibilita'
di competenza: 
    a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse  da  una  stessa
societa', per un valore nominale superiore al cinque  per  cento  del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al  dieci  per
cento se non quotata, ne' comunque, azioni o  quote  con  diritto  di
voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla societa' emittente; 
    b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite  societa'  fiduciaria,  o  agli  stessi  legati  da
rapporti  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo  23   del   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  in  misura   complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e,  se  trattasi
di fondo pensione di categoria, in misura  complessiva  superiore  al
trenta per cento; 
    c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera  b),  i
fondi  pensione  aventi  come  destinatari  i   lavoratori   di   una
determinata impresa non possono investire le  proprie  disponibilita'
in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa,  o,  allorche'
l'impresa appartenga a  un  gruppo,  dalle  imprese  appartenenti  al
gruppo    medesimo,    in    misura    complessivamente    superiore,
rispettivamente, al cinque  e  al  dieci  per  cento  del  patrimonio
complessivo del fondo. Per la nozione di  gruppo  si  fa  riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito  in
misura predominante su mercati  regolamentati.  Gli  investimenti  in
attivita'  che  non  sono  ammesse  allo  scambio   in   un   mercato
regolamentato  devono  in  ogni  caso  essere  mantenute  a   livelli
prudenziali. 
  ((14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del
potenziale  impatto  a  lungo  termine  delle   loro   decisioni   di
investimento  sui  fattori   ambientali,   sociali   e   di   governo
societario.))