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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024)
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Testo in vigore dal:  5-11-2023
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Art. 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;(44) (50) (55) (65)
((69))
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.(44) (50) (55) (65)
((69))
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 31 maggio 2006, (in G.U. 6/6/2006, n. 129), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti: seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 12 giugno 2007, (in G.U. 20/06/2007, n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure: seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 19 giugno 2009, (in G.U. 9/7/2009, n. 157), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 27 maggio 2010, (in G.U. 15/06/2010, n. 137), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
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AGGIORNAMENTO (23)

Il Decreto 17 giugno 2011, (in G.U. 27/06/2011, n. 147), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)."
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 32, comma 3-quater) che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."
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AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 15 giugno 2012, (in G.U. 28/06/2012, n. 149), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2012, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 giugno 2011, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentottantatre euro e trentatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità di cui alla lettera a);
- quarantacinque euro e settanta centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il Decreto 6 giugno 2013, (in G.U. 14/06/2013, n. 138), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (33)

Il Decreto 20 giugno 2014, (G.U. 4/7/2014, n. 153), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 25 giugno 2015, (in G.U. 15/07/2015, n. 162), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 19 luglio 2016 (in G.U. 13/08/2016, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)."
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AGGIORNAMENTO (44)

Il Decreto 17 luglio 2017 (in G.U. 23/08/2017, n. 196) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (50)

Il Decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (55)

Il Decreto 22 luglio 2019 (in G.U. 13/08/2019, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il Decreto 8 giugno 2022 (in G.U. 22/06/2022, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (69)

Il Decreto 16 ottobre 2023 (in G.U. 21/10/2023, n. 247) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".