DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
Adozione di  criteri  generali,  di  una  metodologia  di  calcolo  e
               requisiti della prestazione energetica 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro
della difesa, acquisita l'intesa con la  Conferenza  unificata,  sono
definiti: 
    a) le modalita' di  applicazione  della  metodologia  di  calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili
negli  edifici,  in  relazione  ((...))  ((all'allegato   I))   della
direttiva   2010/31/UE   ((e   successive   modificazioni)),    sulla
prestazione energetica  nell'edilizia,  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri generali ((, oltre a quelli  gia'  esplicitati  nel  suddetto
allegato I)): 
      1) la prestazione energetica degli edifici  e'  determinata  in
conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le  norme
predisposte  dal  CEN  a  supporto  della  direttiva  2010/31/CE,  su
specifico mandato della Commissione europea; 
      2) il fabbisogno energetico  annuale  globale  si  calcola  per
singolo servizio energetico, espresso in energia  primaria,  su  base
mensile. Con le stesse modalita' si determina  l'energia  rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema; 
      3)  si  opera  la  compensazione  mensile  tra   i   fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno  del  confine
del sistema, per vettore energetico e fino  a  copertura  totale  del
corrispondente vettore energetico consumato; 
      4)  ai  fini  della  compensazione  di  cui  al  numero  3,  e'
consentito  utilizzare  l'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma; 
    b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,  aggiornati
ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
e unita' immobiliari, siano essi di  nuova  costruzione,  oggetto  di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche,  sulla
base  dell'applicazione  della   metodologia   comparativa   di   cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri
generali: 
      1) i requisiti minimi rispettano  le  valutazioni  tecniche  ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi  costi  benefici  del
ciclo di vita economico degli edifici; 
      2)  in  caso  di  nuova  costruzione  e   di   ristrutturazione
importante,  i  requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo   dell'
"edificio di riferimento", in funzione  della  tipologia  edilizia  e
delle fasce climatiche; 
      3) per le verifiche necessarie a garantire  il  rispetto  della
qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici
del fabbricato, in termini di indici  di  prestazione  termica  e  di
trasmittanze, e  parametri  complessivi,  in  termini  di  indici  di
prestazione energetica globale,  espressi  sia  in  energia  primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile. (8) 
      ((3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi
edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti,
si tiene conto della fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale  ed
economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 
      3-ter) i nuovi edifici e gli edifici  esistenti,  in  occasione
della sostituzione del generatore  di  calore,  ove  tecnicamente  ed
economicamente fattibile, sono dotati  di  dispositivi  autoregolanti
che controllino separatamente la temperatura  in  ogni  vano  o,  ove
giustificabile, in una  determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata
dell'unita' immobiliare; 
      3-quater) nel  caso  di  nuova  installazione,  sostituzione  o
miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti  minimi
comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la  corretta
installazione e  il  corretto  dimensionamento  e  prevedono  inoltre
adeguati  sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici  nuovi  o
esistenti; 
      3-quinquies) per i nuovi edifici e  gli  edifici  sottoposti  a
ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i  parametri  del
benessere termo-igrometrico degli ambienti interni,  della  sicurezza
in caso di incendi e dei rischi connessi all'attivita' sismica; 
      3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente  fattibile,  entro
il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati  di  impianti
termici con potenza nominale superiore  a  290  kW,  sono  dotati  di
sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14,  paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo  4,  della  direttiva  2010/31/UE,  e
successive modificazioni;)) 
  ((1-bis.  Negli  edifici  di  nuova  costruzione,   negli   edifici
sottoposti  a  ristrutturazione  importante  e  negli   edifici   non
residenziali dotati di piu' di venti posti  auto  sono  rispettati  i
seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei
veicoli elettrici: 
    a) negli edifici non residenziali di nuova  costruzione  e  negli
edifici non residenziali sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,
dotati di piu' di dieci posti auto, sono installati: 
      1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo
16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; 
      2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire  condotti  per
cavi elettrici, per almeno un posto auto  ogni  cinque,  al  fine  di
consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti
di ricarica per veicoli elettrici; 
    b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora: 
      1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio  e,  nel
caso di ristrutturazioni importanti, le  misure  di  ristrutturazione
riguardino   il   parcheggio   o   le    infrastrutture    elettriche
dell'edificio; o 
      2) il parcheggio sia adiacente  all'edificio  e,  nel  caso  di
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino
il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; 
    c) entro il 1°  gennaio  2025,  negli  edifici  non  residenziali
dotati di piu' di venti posti auto, e' installato almeno un punto  di
ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016,  n.  257,
di recepimento della direttiva 2014/94/UE; 
    d) negli  edifici  residenziali  di  nuova  costruzione  e  negli
edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati
di piu' di dieci posti auto, sono installate,  in  ogni  posto  auto,
infrastrutture di canalizzazione,  vale  a  dire  condotti  per  cavi
elettrici, al fine di consentire anche  in  una  fase  successiva  di
installare punti di ricarica  per  veicoli  elettrici  ai  sensi  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  di  recepimento  della
direttiva 2014/94/UE; 
    e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora: 
      1) il parcheggio e' situato all'interno  dell'edificio  e,  nel
caso di ristrutturazioni importanti, le  misure  di  ristrutturazione
comprendono   il   parcheggio   o   le   infrastrutture    elettriche
dell'edificio; o 
      2) il parcheggio e'  adiacente  all'edificio  e,  nel  caso  di
ristrutturazioni   importanti,   le   misure   di    ristrutturazione
comprendono  il  parcheggio  o  le  infrastrutture   elettriche   del
parcheggio; 
    f) le disposizioni di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e)  non  si
applicano nel caso in cui: 
      1) l'obbligo insista su edifici  di  proprieta'  di  piccole  e
medie  imprese,  quali  definite  al  titolo  I  dell'allegato  della
raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  europea,  e  da  esse
occupati; 
      2) con riguardo esclusivo alle lettere a)  e  d),  siano  state
presentate domande di permesso  a  costruire  o  domande  equivalenti
entro il 10 marzo 2021; 
      3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino  su
microsistemi isolati e cio'  comporti  problemi  sostanziali  per  il
funzionamento  del  sistema  locale  di  energia  e  comprometta   la
stabilita' della rete locale; 
      4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione
superi il 7%  del  costo  totale  della  ristrutturazione  importante
dell'edificio; 
      5) l'obbligo insista su edifici pubblici  che  gia'  rispettino
requisiti comparabili  conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  di  recepimento  della
direttiva 2014/94/UE. 
  1-ter. I decreti  di  cui  al  comma  1  definiscono  le  modalita'
attuative  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1-bis,   nonche'   le
caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture
di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra  costi  e  benefici
per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono: 
    a) le modalita' con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di
ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili
al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo  da  parte
della collettivita', anche sfruttando la Piattaforma unica  nazionale
(PUN) di cui all'articolo 8, comma  5,  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257; 
    b) misure volte a favorire la semplificazione  dell'installazione
di punti di ricarica negli edifici residenziali  e  non  residenziali
nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli  normativi,
anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione; 
    c) misure per la promozione della mobilita' dolce e  verde  e  la
pianificazione urbana. 
  1-quater. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della   Conferenza   unificata,   sono   aggiornati,   in   relazione
all'articolo   17   della   direttiva   2010/31/UE,   e    successive
modificazioni,   i   requisiti   professionali   e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare  l'attestazione  della
prestazione energetica degli edifici. 
  1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della Conferenza  unificata,  sono  armonizzate  nonche'  aggiornate,
anche ai sensi di quanto  previsto  dagli  articoli  14  e  15  della
direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva
(UE) 2018/844, le  modalita'  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti  termici  degli
edifici, nonche' le disposizioni in materia  di  requisiti,  soggetti
responsabili  e  criteri  di   accreditamento   per   assicurare   la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli  organismi  cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto  di
cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti: 
    1) le disposizioni introdotte tengono conto della  necessita'  di
ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettivita'; 
    2) le disposizioni introdotte tengono conto della  necessita'  di
semplificare l'attivita'  di  ispezione  degli  impianti  termici  di
piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia  di  potenza,
comunque non superiore a 70 kW,  al  di  sotto  della  quale  non  e'
prevista attivita' ispettiva ai fini  del  controllo  dell'efficienza
energetica,  la  soglia  di  potenza  al  di  sotto  della  quale  e'
sufficiente l'accertamento del rapporto di  controllo  di  efficienza
energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile,  nonche'  la
soglia di potenza al di sopra della quale e' obbligatoria l'ispezione
periodica delle parti accessibili dell'impianto; 
    3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in
base  alla   tipologia   di   vettore   energetico   utilizzato   per
l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni  puntuali
per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa; 
    4) sono individuati i casi in  cui,  in  sede  di  ispezione,  e'
obbligatorio   consentire   l'accesso   all'impianto   termico    per
controllarne  le  caratteristiche  e   le   condizioni   di   normale
funzionamento,  anche  attraverso  i  residui  del   prodotto   della
combustione; 
    5)  sono  definite  le   modalita'   per   l'integrazione   delle
informazioni sul controllo, sulla manutenzione,  sull'accertamento  e
sull'ispezione  degli  impianti  termici  degli  edifici  con  quelle
presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d).)) 
  ((2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al  comma
1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato  I,  paragrafo
1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni,  l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile (ENEA), in collaborazione con  il  Comitato  Termotecnico
italiano (CTI), predispone e sottopone al  Ministero  dello  sviluppo
economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico,  economico  e
amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201  ha  disposto  (con  l'art.  120,
comma 1) che le disposizioni  relative  ai  rendimenti  minimi  degli
impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari  di  cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano fino  alla
data di entrata  in  vigore  della  eventuale  misura  di  esecuzione
relativa al prodotto in questione. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 18, comma 3-bis) che "I
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  capoverso  "1",
all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo
7,  comma  1,  capoverso  "1",  terzo  periodo,  sono  emanati  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".