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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 5

Nomina e compiti del coordinatore
1. Tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, è individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore.
2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.
3. L'individuazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività;
b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;
2) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
5) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
6) nel caso in cui
((un))
conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni.
4. Il coordinatore, individuato in conformità del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo
((3))
, nonché la designazione del coordinatore.
((Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.))
5. In casi particolari, le autorità competenti rilevanti
((possono, di comune accordo e consultato))
il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora ciò risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa.
6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:
a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorità competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;
b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;
c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9;
d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;
e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10;
f) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.
7. Il coordinatore, le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento può conferire al coordinatore ulteriori compiti
((necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare))
e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorità competenti.
8. Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele.
9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni già fornite a un'altra autorità competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorità in possesso di tali informazioni.
((
9-bis. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.
))