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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 10


Controlli interni
((e procedure di gestione del rischio.))
1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;
b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato al presente decreto;
c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario.
c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.
3. I meccanismi di controllo interno includono:
a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.
4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare
((ai sensi dell'articolo 2, comma 2,))
sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorità di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.
5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso.
((
5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.
5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.
5-quater. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.
5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.
))