DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 142
                      (Aree tutelate per legge)

  1.  Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
    a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b)  i  territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i  fiumi,  i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h)  le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i)  le  zone  umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
  2.  ((  La  disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e),  g),  h),  l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
    a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto  ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
    b)  erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici ai sensi del
decreto   ministeriale   2   aprile  1968,  n.  1444,  ((  come  zone
territoriali  omogenee  diverse  dalle zone A e B, limitatamente alle
parti  di  esse  ricomprese  )) in piani pluriennali di attuazione, a
condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente
realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge 22
ottobre 1971, n. 865.
  3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in  parte  ))  irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli  in
apposito   elenco   reso  pubblico  e  comunicato  al  Ministero.  Il
Ministero,  con  provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento di conferma e'
sottoposto  alle  forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((
comma 4)).
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.