DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 12 
                  Verifica dell'interesse culturale 
 
  1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che  siano  opera  di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte  fino  a
quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
  2. I competenti organi del  Ministero,  d'ufficio  o  su  richiesta
formulata dai soggetti cui  le  cose  appartengono  e  corredata  dai
relativi dati conoscitivi, verificano la  sussistenza  dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico  nelle  cose  di
cui al comma  1,  sulla  base  di  indirizzi  di  carattere  generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione. 
  3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma  2
e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.
I criteri per la  predisposizione  degli  elenchi,  le  modalita'  di
redazione delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di  concerto
con  l'Agenzia  del  demanio  e,  per  i   beni   immobili   in   uso
all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il  concerto   della
competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il  Ministero
fissa,  con  propri  decreti,  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
predisposizione e la presentazione delle  richieste  di  verifica,  e
della relativa  documentazione  conoscitiva,  da  parte  degli  altri
soggetti di cui al comma 1. 
  4.  Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  verifica  non  sia   stato
riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose  medesime  sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 
  5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti  al
demanio dello Stato,  delle  regioni  e  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati  e'  trasmessa  ai
competenti  uffici  affinche'  ne  dispongano  la  sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 
  6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui  al  comma  5  per  le
quali si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono  liberamente
alienabili, ai fini del presente codice. 
  7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi  generali
di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai  sensi  dell'articolo
13 ed il relativo  provvedimento  e'  trascritto  nei  modi  previsti
dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente  sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo. 
  8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'  dello  Stato
oggetto  di  verifica  con   esito   positivo,   integrate   con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  7,  confluiscono  in  un  archivio
informatico  ,  conservato  presso  il  Ministero  e  accessibile  al
Ministero e all'Agenzia del demanio, per  finalita'  di  monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione  degli  interventi  in
funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose  di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono  mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica. 
  10. Il procedimento di verifica si conclude  entro  novanta  giorni
dal ricevimento della richiesta. 
  10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il  provvedimento
e' attribuito  al  Direttore  generale  competente  per  materia  del
Ministero della cultura,  che  provvede  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
  ((10-ter. Il mancato rispetto dei termini di  cui  ai  commi  10  e
10-bis e' valutabile ai fini  della  responsabilita'  disciplinare  e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241)).