DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.
              Funzioni statali in materia di trasporti

  1.  Restano  in  capo  allo  Stato,  in  relazione alle esigenze di
unitarieta', le funzioni relative:
    a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti
le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti
civili;
    b)  alla  definizione  di  standard  e prescrizioni tecniche ((in
materia di sicurezza dei trasporti aerei,)) marittimi, di cabotaggio,
automobilistici,  ferroviari  e  dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
    c)  ai  servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti
che  si  svolgono  esclusivamente  nell'ambito  della  Regione  e dei
servizi elicotteristici;
    d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di
cabotaggio  che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione
e di quelli a carattere transfrontaliero;
    e)   ai   servizi   di   trasporto  automobilistico  a  carattere
internazionale,  con  esclusione  di  quelli transfrontalieri, e alle
linee interregionali;
    f)  alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese fra quelle di interesse regionale;
    g)  ai  servizi  di trasporto ferroviario internazionali e quelli
nazionali  di  percorrenza  medio-lunga,  caratterizzati  da  elevati
standards   qualitativi,   ad   eccezione   di   quelli  a  carattere
transfrontaliero;
    h)  ai  servizi  di  trasporto  di  merci  pericolose,  nocive ed
inquinanti;
    i)  alla  sicurezza,  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo
1999,  n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  su  gomma e quelle relative
all'accertamento  di  cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato
decreto 11 luglio 1980, n. 753;
    l)  all'adozione  delle  linee guida e dei principi quadro per la
riduzione   dell'inquinamento  derivante  dal  sistema  di  trasporto
pubblico;
    m)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei trasporti ad
impianto  fisso,  fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con
l'esclusione degli impianti a fune;
    n)   alla  vigilanza  sulle  imprese  di  trasporto  pubblico  di
interesse  nazionale  e  sulla  sicurezza  e regolarita' di esercizio
della rete ferroviaria di interesse nazionale;
    o)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
    p)  alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione,
degli  interporti  e  delle  intermodalita'  di  rilievo  nazionale e
internazionale;
    q)   agli   interventi   statali   a   favore  delle  imprese  di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    r)  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori con funzioni di
indirizzo,  coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    s)  alla  registrazione  della  proprieta'  dei  veicoli  e delle
successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
    t)  alla  omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
    u)  al  riconoscimento  delle  omologazioni del Registro italiano
navale  (RINA),  nonche'  alla  vigilanza  sul  RINA,  su  l'Istituto
nazionale  per  studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e
su la Lega navale italiana;
    v) all'estimo navale;
    z)  ai  compiti  di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    aa)   alla   fissazione   dei   principi   fondamentali   per  la
classificazione  dei  porti  e  nei  porti  di  rilievo  nazionale  e
internazionale,  previa intesa con la Regione, per la pianificazione,
programmazione  e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione,  la  gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle   vie   di   navigazione,   delle  opere  edilizie  a  servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;
    bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto
e alla sicurezza della navigazione interna;
    cc)  alle  caratteristiche  tecniche  e al regime giuridico delle
navi e delle unita' da diporto;
    dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
    ee)   alla  bonifica  delle  vie  di  navigazione  e  dei  canali
marittimi;
    ff)  alla  costituzione  e  gestione  del  sistema  del  traffico
marittimo denominato VTS;
    gg)  alla  programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione,
degli  aeroporti  classificati  di  interesse  nazionale e regionale,
nonche'  alla  fissazione  dei  principi  fondamentali  per  il  loro
ampliamento e gestione;
    hh)  alla  disciplina  delle  scuole  di  volo e del rilascio dei
titoli  aeronautici  quali licenze, attestati e abilitazioni, nonche'
alla  disciplina  delle scuole di formazione marittima e del rilascio
dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti
psico-fisici della gente di mare;
    ii) alla disciplina della sicurezza del volo;
    ll)  all'Ente  nazionale  per l'aviazione civile e alla Direzione
generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
    mm)   alla  pianificazione  degli  interventi  per  sostenere  la
trasformazione  delle  compagnie  portuali,  anche  in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
    nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone
del   mare  territoriale  di  competenza  statale  per  finalita'  di
approvvigionamento energetico;
    pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione
e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  si  provvede,  con decreto del Presidente del Consiglio del
Ministri,  previa  intesa  con  la Regione, all'identificazione delle
aree  dei  porti  internazionali  e  nazionali  nelle  quali opera il
trasferimento  alla  Regione delle funzioni relative alle concessioni
sulle aree demaniali marittime.