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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
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Testo in vigore dal: 19-5-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Funzioni trasferite in materia di viabilita'

  1.  Sono  trasferite  alla  Regione,  in base all'articolo 4, primo
comma,  n.  9),  e  all'articolo  8  dello statuto, tutte le funzioni
amministrative  in  materia  di pianificazione, di programmazione, di
progettazione,  di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova
costruzione o di miglioramento, nonche' vigilanza delle reti stradali
regionale   e  nazionale  ricadenti  sul  territorio  regionale  come
individuate,  rispettivamente,  negli  elenchi  allegati sub A) e B),
fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  al  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  La  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e'
          stata   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
          1° febbraio 1963.
              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1° febbraio 1963), e' cosi' formulato:
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.».
          Nota all'art. 1:
              -  Gli  articoli 4 e 8 dello statuto di autonomia della
          regione  Friuli-Venezia  Giulia,  sono riportati nelle note
          all'art. 9.