DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179

Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
  1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai  commi
2 e 3. 
  2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: 
    a) la denominazione di vendita  "miele"  e'  riservata  al  miele
definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per
designare tale prodotto; 
    b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi  2  e
3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate  nel
commercio  per  designarli.  Queste  denominazioni   possono   essere
sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad  eccezione  del
miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo
tagliato nel miele e del miele per uso industriale; 
    c) il miele per uso  industriale  deve  riportare,  accanto  alla
denominazione  di  vendita,  la   menzione   "destinato   solo   alla
preparazione di cibi cotti"; 
    d)  ad  esclusione  del  miele  filtrato  e  del  miele  per  uso
industriale,  le   denominazioni   possono   essere   completate   da
indicazioni che fanno riferimento: 
      1)  all'origine  floreale  o  vegetale,  se  il   prodotto   e'
interamente o principalmente ottenuto  dalla  pianta  indicata  e  ne
possiede  le   caratteristiche   organolettiche,   fisicochimiche   e
microscopiche; 
      2) all'origine regionale, territoriale  o  topografica,  se  il
prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 
      3) a criteri di qualita'  specifici  previsti  dalla  normativa
comunitaria; 
    e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un
prodotto alimentare  composto  puo'  essere  designato  con  il  solo
termine "miele" nella  denominazione  di  vendita  di  tale  prodotto
alimentare  composto.  Tuttavia,  l'elenco  degli  ingredienti   deve
riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; 
    f) sull'etichetta devono essere  indicati  il  Paese  o  i  Paesi
d'origine in cui il miele e' stato raccolto; 
    g)  ove  si  tratti  di  miele  filtrato  e  di  miele  per   uso
industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli  imballaggi
e  i   documenti   commerciali   devono   indicare   chiaramente   la
denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera b), numero 6), e comma 3; 
    g-bis) il polline non e' considerato  un  ingrediente,  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f),  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui
all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente  naturale
specifica del miele. (3) 
  3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d),  e),
f) e g), devono figurare in lingua italiana. 
  4. Il miele destinato ai consumatori  deve  essere  preconfezionato
all'origine in contenitori chiusi. 
  ((4-bis. Le disposizioni di cui al comma  2,  lettera  f),  non  si
applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri  nel
rispetto delle definizioni  e  delle  norme  di  cui  alla  direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001)). 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3 ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24
giugno 2015, in conformita' alle  disposizioni  vigenti  prima  della
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono  essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".