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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179

Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-7-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 febbraio  2003,  n.  14,  ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B;
  Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
  Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
in  data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di
analisi  da  applicarsi  per  la valutazione delle caratteristiche di
composizione  del  miele,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185
dell'11 agosto 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 15 gennaio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  delle  attivita'  produttive, della salute e per gli affari
regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Per  «miele»  si  intende  la sostanza dolce naturale che le api
(Apis  mellifera)  producono dal nettare di piante o dalle secrezioni
provenienti  da  parti  vive  di  piante  o dalle sostanze secrete da
insetti  succhiatori  che si trovano su parti vive di piante che esse
bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano,  disidratano,  immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare.
  2. Principali varieta' di miele sono:
    a) secondo l'origine:
      1) miele  di  fiori  o  miele  di  nettare:  miele ottenuto dal
nettare di piante;
      2) miele   di   melata:  miele  ottenuto  principalmente  dalle
sostanze  secrete  da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano
su  parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive
di piante;
    b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
      1) miele  in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli,
successivamente  opercolati,  di  favi  da  esse  appena  costruiti o
costruiti  a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con
cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
      2) miele  con  pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele
che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo;
      3) miele  scolato:  miele  ottenuto mediante scolatura dei favi
disopercolati non contenenti covata;
      4) miele  centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione
dei favi disopercolati non contenenti covata;
      5) miele  torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi
non  contenenti  covata,  senza  riscaldamento  o  con  riscaldamento
moderato a un massimo di 45 °C;
      6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche
o   inorganiche   estranee   in   modo   da   avere   come  risultato
un'eliminazione significativa dei pollini.
  3. Il  miele  per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso
industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati
ad essere successivamente lavorati e che puo':
    a) avere un gusto o un odore anomali;
    b) avere   iniziato   un  processo  di  fermentazione,  o  essere
effervescente;
    c) essere stato surriscaldato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  legge  comunitaria
          2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B, cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare  nonche'  a  quelli,  per  quanto  compatibili,
          contenuti  nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  i  decreti  legislativi  di cui
          all'art.  1  sono  informati ai seguenti principi e criteri
          direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b)  per  evitare disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,
          nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
          derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di
          euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili.».
                                                          «Allegato B
                                            (articolo 1, commi 1 e 3)
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
              2001/97/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 maggio   2002,   relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  che  modifica  la  direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita';
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 giugno   2002,   relativa   ai   contratti   di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».
              -  La direttiva 2001/110/CE e' pubblicato in GUCE n. L.
          10 del 12 gennaio 2002.
              -  La legge 12 ottobre 1982, n. 753, reca: «Recepimento
          della  direttiva  del  Consiglio  della  Comunita'  europea
          riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
          membri della CEE concernenti il miele.».
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari.».
              -  La  legge  30 aprile  1962,  n. 283, reca: «Modifica
          degli  articoli 242,  243,  247,  250  e 262 del T.U. delle
          leggi  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
          Disciplina  igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande.».
              -  Il  decreto del Ministero delle politiche agricole e
          forestali  in  data 25 luglio 2003, reca: «Approvazione dei
          metodi   ufficiali   di   analisi   da  applicarsi  per  la
          valutazione   delle  caratteristiche  di  composizione  del
          miele.».