DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
        (( (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro).)) 
 
  ((1. Presso le competenti  sedi  territoriali  dell'Ispettorato  e'
costituito il  Comitato  per  i  rapporti  di  lavoro,  composto  dal
direttore della  sede  territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, che la presiede, dal  direttore  dell'INPS  e  dal  direttore
dell'INAIL del  capoluogo  di  regione  dove  ha  sede  l'Ispettorato
competente. Ai componenti dei comitati  non  spetta  alcun  compenso,
rimborso spese o indennita'  di  missione  ed  al  funzionamento  dei
comitati stessi si provvede con  le  risorse  assegnate  a  normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 
  2.   Tutti   i   ricorsi   avverso   gli   atti   di   accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  e  gli  atti  di  accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che  abbiano  ad  oggetto  la
sussistenza  o  la  qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,   sono
inoltrati entro 30 giorni  dalla  notifica  degli  stessi  alla  sede
territoriale  competente  dell'Ispettorato   e   sono   decisi,   con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di
novanta giorni  dal  ricevimento,  sulla  base  della  documentazione
prodotta dal ricorrente e di  quella  in  possesso  dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione  il  ricorso
si intende respinto.)) 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 119  (in
G.U. 1a  s.s.  12/06/2013,  n.  24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  23
aprile 2004, n. 124, nel testo vigente prima dell'entrata  in  vigore
del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150, nella parte in  cui
dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
sospende anziche' interrompe il termine  di  cui  all'art.  22  della
legge n. 689 del 1981. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto  (con  l'art.  11,
comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata
dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.