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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  14  febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo 8; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 aprile 2004; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e  per  gli
affari regionali; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
 
  1. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assume  e
coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle
province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare, di vigilanza in materia  di  rapporti  di  lavoro  e  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
con particolare  riferimento  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
vigilanza mirate alla prevenzione e alla  promozione  dell'osservanza
delle norme di  legislazione  sociale  e  del  lavoro,  ivi  compresa
l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della  disciplina
previdenziale. Resta ferma la competenza del  Ministero  dell'interno
in materia di coordinamento e di direzione dei servizi  di  ordine  e
sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo  2000,  n.  78,
nonche' dei prefetti in sede.  Resta  altresi'  ferma  la  competenza
delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro. 
  2. Sono fatte salve  le  competenze  riconosciute  alle  regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto  (con  l'art.  11,
comma 1, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a  decorrere
dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma  1,  del
D.Lgs. medesimo.