DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.
                      Conciliazione monocratica

  1.   Nelle  ipotesi  di  richieste  di  intervento  ispettivo  alla
direzione  provinciale  del  lavoro dalle quali emergano elementi per
una   soluzione   conciliativa   della   controversia,  la  Direzione
provinciale  del lavoro territorialmente competente puo', mediante un
proprio  funzionario,  anche  con  qualifica  ispettiva,  avviare  il
tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
  2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni
o  organizzazioni  sindacali  ovvero  da  professionisti  cui abbiano
conferito specifico mandato.
  3.  In  caso  di  accordo,  al verbale sottoscritto dalle parti non
trovano  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi
primo, secondo e terzo del codice civile.
  ((3-bis.  Il  verbale di cui al comma 3 e' dichiarato esecutivo con
decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.))
  4.  I  versamenti  dei  contributi previdenziali e assicurativi, da
determinarsi   secondo  le  norme  in  vigore,  riferiti  alle  somme
concordate  in  sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo
riconosciuto  dalle parti, nonche' il pagamento delle somme dovute al
lavoratore,   estinguono   il  procedimento  ispettivo.  Al  fine  di
verificare  l'avvenuto  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assicurativi,  le  direzioni  provinciali del lavoro trasmettono agli
enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
  5.  Nella  ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di
entrambe  le  parti  convocate,  attestata  da  apposito  verbale, la
direzione  provinciale  del  lavoro  da'  seguito  agli  accertamenti
ispettivi.
  6.  Analoga  procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della
attivita'  di  vigilanza  qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i
presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale
caso,  acquisito  il  consenso  delle  parti interessate, l'ispettore
informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai
fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La
convocazione  delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, fino alla conclusione del
procedimento conciliativo.