DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
    Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva 
 
  1. Possono beneficiare degli interventi del presente  articolo,  le
imprese agricole di cui all'articolo  2135  del  codice  civile,  ivi
comprese  le  cooperative  che  svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola , iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita  presso  le  Province  autonome  ricadenti
nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6,  che  abbiano  subito
danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel
caso di danni alle produzioni  vegetali,  sono  escluse  dal  calcolo
dell'incidenza  di  danno  sulla  produzione   lorda   vendibile   le
produzioni zootecniche. 
  2. Al fine di favorire la  ripresa  economica  e  produttiva  delle
imprese agricole di cui al  comma  1,  nei  limiti  dell'entita'  del
danno,  accertato  nei  termini   previsti   dagli   orientamenti   e
regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,
possono  essere  concessi  i  seguenti  aiuti,  in  forma  singola  o
combinata, a scelta delle regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze  e
dell'efficacia dell'intervento,  nonche'  delle  risorse  finanziarie
disponibili: 
    a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento  del  danno
accertato  sulla  base  della  produzione   lorda   vendibile   media
ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure  previste
dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia  di  aiuti
di  Stato.  Nelle  zone  svantaggiate  di  cui  all'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato  fino  al  90
per cento; 
    b) prestiti ad  ammortamento  quinquennale  per  le  esigenze  di
esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento  dannoso  e  per
l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 
      1) 20 per cento del tasso di riferimento per le  operazioni  di
credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti  nelle  zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
      2) 35 per cento del tasso di riferimento per le  operazioni  di
credito agrario oltre i 18 mesi per le  aziende  ricadenti  in  altre
zone;  nell'ammontare  del  prestito  sono  comprese  le  rate  delle
operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi  successivi  all'evento
inerenti all'impresa agricola; 
    c)  proroga  delle  operazioni  di  credito   agrario,   di   cui
all'articolo 7; 
    d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
  3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte
possono essere concessi a titolo di indennizzo  contributi  in  conto
capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi  elevabile  al  90
per  cento  nelle  zone  svantaggiate  di  cui  all'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
  4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo  i
danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione
agevolata  o  per  i  quali  e'  possibile  aderire   ai   fondi   di
mutualizzazione.  Nel  calcolo  della  percentuale  dei  danni   sono
comprese le perdite derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti  dalla
stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che  non  siano  stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per  il
calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei  contributi  o
delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. (1) 
  4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli
aiuti: 
    a) le grandi imprese; 
    b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti  destinati
a  indennizzare  le  perdite  causate  da   avversita'   atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, a  condizione  che  l'impresa  sia
diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
causati dagli eventi in questione; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara  gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato
interno. 
  4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre  anni  dal
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere  da  tale  data.  Gli  aiuti  sono  concessi   nel   limite
dell'importo   dei   danni   subiti    come    conseguenza    diretta
dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'  naturale  e
calcolati,  a  livello  di   singolo   beneficiario,   dall'autorita'
regionale competente. I danni includono le perdite di reddito  dovute
alla distruzione completa o parziale della produzione  agricola  e  i
danni materiali subiti dalle  strutture  aziendali  quali:  immobili,
attrezzature e macchinari,  scorte,  mezzi  di  produzione.  I  danni
materiali alle strutture aziendali  sono  calcolati  sulla  base  dei
costi di riparazione o del valore economico degli  stessi  prima  del
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale. Tale calcolo  non  supera  i  costi  di  riparazione  o  la
diminuzione del valore equo di mercato  a  seguito  della  calamita',
ossia la differenza tra  il  valore  delle  strutture  immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi  dell'evento  eccezionale.
Ai danni devono essere detratti  i  costi  non  sostenuti  e  possono
essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a
causa  dell'avversita'  atmosferica   assimilabile   alla   calamita'
naturale. La perdita di reddito a livello di singoli  beneficiari  e'
calcolata  sottraendo:  il   risultato   ottenuto   moltiplicando   i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno  in  cui  si  e'
verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'
naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello  stesso  anno,
dal risultato  ottenuto  moltiplicando  i  quantitativi  di  prodotti
agricoli ottenuti nei tre anni  precedenti  l'avversita'  atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata
sui cinque anni precedenti l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu'
elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione  annua
puo' essere calcolata: 
    a)  tenendo  conto  della  somma  delle  componenti   colture   e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni  abbiano
interessato le strutture aziendali; 
    b)  limitatamente  alle  singole  componenti  qualora   risultino
danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 
  4-quater. Gli aiuti e gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti  a
titolo  di  indennizzo  delle  perdite,  compresi  quelli   percepiti
nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80
per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di  aiuto  puo'  essere
aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
  4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati  da
avversita'  atmosferiche  assimilabili  a  calamita'  naturali   sono
ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati  a  beneficiari
che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di  almeno
il 50 per cento della loro  produzione  media  annua  o  del  reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi  nel  piano
di gestione dei rischi in agricoltura. 
  4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la  produzione
agricola  della  singola  impresa,  purche'  il  metodo  di   calcolo
utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva  dell'impresa
agricola nell'anno in questione. 
  5.  Le  domande  di  intervento  debbono  essere  presentate   alle
autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine  perentorio   di
quarantacinque giorni dalla data  di  pubblicazione  del  decreto  di
declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  di
individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo  6,  comma
2. ((13)) 
  6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole,
di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte  al
ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola,  tra
cui quelle irrigue e di bonifica, con  onere  della  spesa  a  totale
carico del Fondo di solidarieta' nazionale. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2004, n. 204, ha disposto (con l'art. 2, comma  1-quater)
che le disposizioni di cui al comma  4  del  presente  articolo  sono
applicate a partire dall'anno 2005. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha  disposto  (con  l'art.  18-ter,
comma 1)  che  "In  deroga  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine  per  la  presentazione
alle autorita' regionali competenti delle domande  di  intervento  in
favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di  Xylella
fastidiosa   ai   sensi   della   declaratoria   del   carattere   di
eccezionalita'  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante  integrazione
dei  decreti  17  novembre   2020,   concernenti   la   dichiarazione
dell'esistenza  del  carattere   di   eccezionalita'   degli   eventi
calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018  al
31 dicembre  2018  e  dal  1°  gennaio  2019  al  31  dicembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del  20  maggio  2021,  e'
differito al 30 aprile 2022".