DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-3-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 181 
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa 
 
  1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di
essa, esegue lavori di qualsiasi  genere  su  beni  paesaggistici  e'
punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora  i
lavori di cui al comma 1: 
    a) ricadano su immobili od aree che, per le loro  caratteristiche
paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse  pubblico
con  apposito  provvedimento  emanato  in  epoca   antecedente   alla
realizzazione dei lavori; ((28)) 
    b) ricadano su immobili od  aree  tutelati  per  legge  ai  sensi
dell'articolo 142 ed abbiano  comportato  un  aumento  dei  manufatti
superiore al trenta per  cento  della  volumetria  della  costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato
una nuova costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
cubi. ((28)) 
  1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative
pecuniarie   di   cui   all'articolo   167,    qualora    l'autorita'
amministrativa competente  accerti  la  compatibilita'  paesaggistica
secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui
al comma 1 non si applica: 
    a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformita'
dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato
creazione di superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli
legittimamente realizzati; 
    b) per l'impiego di materiali in difformita'  dall'autorizzazione
paesaggistica; 
    c) per i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1-quater. Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a  qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di  cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta  alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento  della  compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi.  L'autorita'  competente  si
pronuncia sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta
giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da  rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. 
  1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli  immobili
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte  del  trasgressore,  prima
che  venga  disposta  d'ufficio  dall'autorita'   amministrativa,   e
comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato  di  cui
al comma 1. 
  2. Con la sentenza di condanna  viene  ordinata  la  rimessione  in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.  Copia  della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23  marzo  2016,
n.  56  (in  G.U.  1ª  s.s.  30/3/2016,   n.   13),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  181,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), nella parte in cui prevede «: a)  ricadano  su  immobili  od
aree che, per le  loro  caratteristiche  paesaggistiche  siano  stati
dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito  provvedimento
emanato in  epoca  antecedente  alla  realizzazione  dei  lavori;  b)
ricadano  su  immobili  od  aree  tutelati   per   legge   ai   sensi
dell'articolo 142 ed»".