DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2003
Testo in vigore dal: 10-9-2003
                               Art. 2.
  1.  Dopo  il  titolo  VIII  del  decreto legislativo n. 626/1994 e'
aggiunto il seguente:

                          «Titolo VIII-bis
                  PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

                               Capo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                            Art. 88-bis.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  titolo  prescrive  le  misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.
  2.  Il  presente  titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove   e'   presente   un'area  con  atmosfere  esplosive,  oppure  e'
prevedibile,  sulla  base  di  indagini  geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
  3. Il presente titolo non si applica:
    a) alle  aree  utilizzate  direttamente  per  le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
    b) all'uso  di  apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
    c) alla  produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio
ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
    d) alle   industrie  estrattive  a  cui  si  applica  il  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
    e) all'impiego   di  mezzi  di  trasporto  terrestre,  marittimo,
fluviale  e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al  trasporto  internazionale  di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO),  l'Organizzazione  marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa  comunitaria  che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.

                            Art. 88-ter.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  titolo,  si  intende  per:  «atmosfera
esplosiva»  una  miscela  con  l'aria,  a condizioni atmosferiche, di
sostanze  infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in
cui,  dopo  accensione,  la  combustione si propaga all'insieme della
miscela incombusta.

                               Capo II
                    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

                           Art. 88-quater.
            Prevenzione e protezione contro le esplosioni
  1.   Ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  contro  le
esplosioni,  sulla  base  della valutazione dei rischi e dei principi
generali  di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta
le   misure   tecniche   e   organizzative   adeguate   alla   natura
dell'attivita';  in  particolare  il  datore  di  lavoro  previene la
formazione di atmosfere esplosive.
  2.  Se  la  natura  dell'attivita'  non  consente  di  prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
    b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  3.  Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate  con  altre  contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate   periodicamente   e,  in  ogni  caso,  ogniqualvolta  si
verifichino cambiamenti rilevanti.

                         Art. 88-quinquies.
                Valutazione dei rischi di esplosione
  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore
di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
    b) probabilita'  che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
    c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
    d) entita' degli effetti prevedibili.
  2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
  3.  Nella  valutazione  dei  rischi  di  esplosione  vanno presi in
considerazione  i  luoghi  che sono o possono essere in collegamento,
tramite  aperture,  con  quelli  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive.

                           Art. 88-sexies.
                          Obblighi generali
  1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  e  secondo i principi fondamentali della valutazione dei
rischi  e  quelli  di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro
prende i provvedimenti necessari affinche':
    a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da  mettere  in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
    b) negli  ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive  in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza  dei  lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

                          Art. 88-septies.
                            Coordinamento
  1.  Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu'
imprese,  ciascun  datore  di lavoro e' responsabile per le questioni
soggette al suo controllo.
  2.  Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore
di  lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che
e'  responsabile  del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le  misure  riguardanti  la  salute  e  la sicurezza dei lavoratori e
specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo  88-novies,  l'obiettivo,  le  misure  e le modalita' di
attuazione di detto coordinamento.

                           Art. 88-octies.
          Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  1.  Il  datore  di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.
  3.  Se  necessario,  le  aree  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive  in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute  dei  lavoratori  sono  segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato XV-quater.

                           Art. 88-novies.
           Documento sulla protezione contro le esplosioni
  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies
il  datore  di  lavoro  provvede a elaborare e a tenere aggiornato un
documento,   denominato:   «documento   sulla  protezione  contro  le
esplosioni».
  2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
    b) che   saranno   prese  misure  adeguate  per  raggiungere  gli
obiettivi del presente titolo;
    c) quali  sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XV-bis;
    d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato XV-ter;
    e) che   i  luoghi  e  le  attrezzature  di  lavoro,  compresi  i
dispositivi  di  allarme,  sono  concepiti,  impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
    f) che,  ai  sensi  del  titolo  III,  sono  stati  adottati  gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le   attrezzature   o  l'organizzazione  del  lavoro  abbiano  subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
  4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

                           Art. 88-decies.
                      Termini per l'adeguamento
  1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello  stabilimento  per  la  prima  volta  prima del 30 giugno 2003,
devono  soddisfare,  a  decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui  all'allegato  XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni
che le disciplinano.
  2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive,  che  sono  a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento  per  la  prima  volta  dopo  il  30 giugno 2003, devono
soddisfare  i  requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e
B.
  3.  I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno
2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente
titolo.
  4.  I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive  gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono
soddisfare  il  30 giugno  2006  le prescrizioni minime stabilite dal
presente titolo.
  5.  Il  datore  di  lavoro  che  procede, dopo il 30 giugno 2003, a
modifiche,  ampliamenti  o  trasformazioni  dei  luoghi di lavoro che
comprendono  aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende
i   necessari  provvedimenti  per  assicurarsi  che  tali  modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al
presente titolo.

                          Art. 88-undecies.
                              Verifiche
  1.   Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  le  installazioni
elettriche  nelle  aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato  XV-bis  siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi
III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,
n. 462.».
          Note all'art. 2:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 novembre 1996. n. 661 reca:
              «Regolamento    per    l'attuazione   della   direttiva
          90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.»
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
          2001, n. 462, reca:
              «Regolamento di semplificazione del procedimento per la
          denuncia  di  installazioni  e  dispositivi  di  protezione
          contro  le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
          terra   di  impianti  elettrici  e  di  impianti  elettrici
          pericolosi.».
              -   I  Capi  III  e  IV,  del  citato  decreto  recano,
          rispettivamente:
              «Capo   III  -  Impianti  in  luoghi  con  pericolo  di
          esplosione.».
              «Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti.».