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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2003
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Testo in vigore dal: 10-9-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   1° marzo   2002,  n.  39,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
  Vista   la  direttiva  1999/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime
per  il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori  che  possono  essere  esposti  al  rischio  di  atmosfere
esplosive;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  della  salute,  delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  Il  titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 626/1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive
89/391/CEE,    89/654/CEE,    89/655/CEE,   89/656/CEE,   90/269/CEE,
90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE,  99/38/CE  e  99/92/CE  riguardanti  il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione competente per materie sensi dell'art.
          10,  commi  2  e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiati
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di  obblighi derivati dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
              L'art.  1,  commi,  3  e  5,  della  citata legge, cosi
          recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4. (Omissis).
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.».
              -  La  direttiva  1999/92/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          023 del 28 gennaio 2000.
              -  Il  titolo  decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
          626, come modificato del presente decreto reca: «Attuazione
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
          93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24 e 99/38 riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro.»
          Note all'art. 1:
              - Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          vedi note alle premesse.
              -  La  direttiva  1999/38/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 138 del 1° giugno 1999.
              -  La  direttiva  1999/92/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 023 del 28 gennaio 2000.