DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 143 
                     (( (Decisione del reclamo). 
 
  1.  Esaurita  l'istruttoria  preliminare,  se  il  reclamo  non  e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per  adottare  un
provvedimento,  il  Garante,  anche  prima  della   definizione   del
procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del
Regolamento nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  56
dello stesso. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non
sono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita'
degli accertamenti. 
  3. Il Garante decide il reclamo  entro  nove  mesi  dalla  data  di
presentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data
informa l'interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di
motivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In  caso  di
attivazione del procedimento di cooperazione di cui  all'articolo  60
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento. 
  4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152. ))