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DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. 373

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2023)
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vigente al 12/12/2024
Testo in vigore dal:  29-1-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto l'articolo 23 dello Statuto;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 12 giugno 1948, n. 135.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1978, n. 142.
- L'art. 23 dello statuto della regione siciliana (Titolo III - Organi giurisdizionali), è il seguente:
«Art. 23 - Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.».
- L'art. 43 dello statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.
Nota all'art. 1:
- L'art. 23 dello statuto è citato nelle note alle premesse.