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DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
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vigente al 27/06/2019
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Testo in vigore dal:  11-11-2012 al: 30-12-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura e finalità
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari
((ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d) ))
.
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e di controllo".