DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 80.
        Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

  1.  Nei  confronti  dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella  cui  sfera  giuridica  l'atto  stesso  e' destinato a produrre
effetti,  possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui  all'articolo  413  del  codice  di procedura civile, per erronea
qualificazione  del  contratto  oppure  difformita'  tra il programma
negoziale  certificato  e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno  impugnare  l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi del
consenso.
  2.    L'accertamento    giurisdizionale    dell'erroneita'    della
qualificazione   ha   effetto   fin  dal  momento  della  conclusione
dell'accordo   contrattuale.   L'accertamento  giurisdizionale  della
difformita'  tra  il  programma  negoziale  e  quello  effettivamente
realizzato  ha  effetto  a  partire  dal  momento  in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
  3.  Il  comportamento  complessivo  tenuto  dalle  parti in sede di
certificazione   del  rapporto  di  lavoro  e  di  definizione  della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato  dal  giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
  4.    Chiunque   presenti   ricorso   giurisdizionale   contro   la
certificazione  ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi  obbligatoriamente  alla commissione di certificazione che
ha  adottato  l'atto  di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  410  del codice di procedura
civile.((15))
  5.   Dinnanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
puo'  essere  presentato  ricorso  contro  l'atto  certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
------------
AGGIORNAMENTO (15)
  La  L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 2)
che  "Il  tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio".