DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
                              Sanzioni 
 
  1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui  all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la  pena  dell'ammenda  di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata  di  lavoro.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la  pena  e'  dell'arresto  fino  a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.  L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera c), e' punito con la pena dell'arresto  fino  a  sei  mesi  e
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo  di  lucro,
la  pena  e'  dell'ammenda  da  euro  500  a  euro  2500.  Se  vi  e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e  l'ammenda  e'  aumentata  fino  al   sestuplo.   L'esercizio   non
autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi
e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a  euro  1250.
Nel caso di condanna, e' disposta, in  ogni  caso,  la  confisca  del
mezzo di trasporto  eventualmente  adoperato  per  l'esercizio  delle
attivita' di cui al presente comma. 
  2.   Nei   confronti    dell'utilizzatore    che    ricorra    alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per  ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'  aumentata  fino  al
sestuplo. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  4. Fatte salve le ipotesi di cui  all'articolo  11,  comma  2,  chi
esiga o comunque percepisca compensi  da  parte  del  lavoratore  per
avviarlo a prestazioni  di  lavoro  oggetto  di  somministrazione  e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un  anno
o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla  sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo. 
  4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma  2,  e'
punito con la sanzione penale prevista dal comma  4,  primo  periodo,
chi esige o comunque percepisce compensi da parte del  lavoratore  in
cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero  per  l'ipotesi
di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un  rapporto  di
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. 
  4-ter. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  4-bis  in  aggiunta  alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo. 
  5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20  maggio  1970,  n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione. 
  5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui  all'articolo
29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti  di  cui  all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti  con  la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'  aumentata  fino  al
sestuplo. 
  6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  dispone,
con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la  definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in materia  di  intermediazione  e  interposizione  nei  rapporti  di
lavoro. 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in  materia
di lavoro e legislazione  sociale  sono  aumentati  nella  misura  di
seguito indicata: 
    1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle  disposizioni  di  cui  [...]  all'articolo  18  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".