DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 87 
(( (Trattamento normativo dei nuovi elementi  di  rete  ad  altissima
                            capacita') )) 
                       (( (ex art. 76 eecc) )) 
 
  ((1. Le imprese che sono state designante  come  detentrici  di  un
significativo potere di mercato in uno o piu'  mercati  rilevanti  ai
sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita'  della
procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di  una  nuova
rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra  ottica
fino ai locali degli utenti  finali  o  alla  stazione  di  base,  ad
esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio  a
lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi  di  acquisto  che
comportano diritti specifici di carattere  strutturale  da  parte  di
altri fornitori di reti o servizi di comunicazione  di  comunicazione
elettronica. 
  2. Quando valuta tali impegni,  l'Autorita'  determina,  acquisendo
ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della  concorrenza  e
del  mercato,  se  l'offerta  di  coinvestimento  soddisfa  tutte  le
condizioni seguenti: 
    a) e' aperta in qualsiasi momento  durante  il  periodo  di  vita
della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi  di  comunicazione
elettronica; 
    b) consentirebbe ad altri coinvestitori  che  sono  fornitori  di
reti  o   servizi   di   comunicazione   elettronica   di   competere
efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei  mercati  a
valle in cui l'impresa designata come detentrice di un  significativo
potere di mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono: 
      1) condizioni  eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie  che
consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella misura  in
cui essa sia soggetta al coinvestimento; 
      2) flessibilita' in termini del valore e della tempistica della
partecipazione di ciascun coinvestitore; 
      3) la  possibilita'  di  incrementare  tale  partecipazione  in
futuro; 
      4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo
la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento; 
    c) e'  resa  pubblica  dall'impresa  in  modo  tempestivo  e,  se
l'impresa non possiede le caratteristiche elencate  all'articolo  91,
comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della  realizzazione  della
nuova rete. 
    d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al  coinvestimento
possono  beneficiare  fin  dall'inizio  della   stessa   qualita'   e
velocita', delle medesime condizioni e della stessa  raggiungibilita'
degli  utenti   finali   disponibili   prima   della   realizzazione,
accompagnate da un meccanismo di adeguamento  nel  corso  del  tempo,
confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi  sui  mercati  al
dettaglio correlati, che mantenga  gli  incentivi  a  partecipare  al
coinvestimento; tale meccanismo fa si  che  i  richiedenti  l'accesso
abbiano accesso agli  elementi  ad  altissima  capacita'  della  rete
contemporaneamente e sulla  base  di  condizioni  trasparenti  e  non
discriminatorie in modo da  rispecchiare  adeguatamente  i  gradi  di
rischio sostenuti dai rispettivi  coinvestitori  nelle  diverse  fasi
della realizzazione e tengano conto della  situazione  concorrenziale
sui mercati al dettaglio; 
    e) e' conforme almeno ai criteri di  cui  all'allegato  5  ed  e'
presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza  e
veridicita' delle informazioni fornite. 
  3.  L'Autorita',  se  conclude,  prendendo  in   considerazione   i
risultati del test del mercato  condotto  conformemente  all'articolo
91, che l'impegno di coinvestimento offerto  soddisfa  le  condizioni
indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante
ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il principio
di  proporzionalita'  non  impone  obblighi  supplementari  a   norma
dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad
altissima capacita' oggetto degli impegni, se  almeno  un  potenziale
coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa
designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 
  4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo  delle
circostanze che, tenendo conto dei risultati di  eventuali  test  del
mercato  condotti  conformemente  all'articolo  90,  comma   2,   non
soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del  presente  articolo,
ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai  fini
degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3,  l'Autorita'  puo',  in
casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o  adeguare  misure
correttive in conformita' degli  articoli  da  79  a  85  per  quanto
concerne le nuove reti ad altissima capacita' al  fine  di  risolvere
notevoli  problemi  di  concorrenza  in  mercati  specifici   qualora
stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali  mercati,
detti  problemi  di  concorrenza  non   potrebbero   essere   risolti
altrimenti. 
  5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle  condizioni
di  cui  al  comma  1  e  puo'  imporre  all'impresa  designata  come
detentrice di un significativo  potere  di  mercato  di  fornire  una
propria dichiarazione annuale di conformita'.  Il  presente  articolo
lascia impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare  decisioni
a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga  una  controversia
tra imprese nell'ambito  di  un  accordo  di  coinvestimento  che  si
ritiene rispetti le condizioni stabilite  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  6. L'Autorita' tiene conto delle  linee  guida  del  BEREC  di  cui
all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.))