DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
vigente al 22/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
  (( (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori) 
             (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003) )) 
 
  ((1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1,  commi  11,  12  e  13,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le
procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie,  semplici
e poco onerose per l'esame delle controversie  tra  utenti  finali  e
operatori, inerenti alle disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  e
relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali.
Tali procedure consentono una equa  e  tempestiva  risoluzione  delle
controversie  prevedendo,  nei  casi  giustificati,  un  sistema   di
rimborso o di indennizzo, ferma restando  la  tutela  giurisdizionale
prevista dalla vigente normativa. 
  2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati regionali per  le
comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione  delle  controversie
di cui al comma 1 ed e'  inserita  nell'elenco  degli  organismi  ADR
deputati a gestire le controversie nazionali e  transfrontaliere  nel
settore  delle  comunicazioni  elettroniche   e   postali,   di   cui
all'articolo 141-decies del Codice del consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  (di  seguito  "Codice  del
consumo"). 
  3. In alternativa alla procedura  dinanzi  all'Autorita'  le  parti
hanno la facolta' di rimettere la controversia agli  altri  organismi
ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2. 
  4.  L'Autorita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge  31
luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con  l'attuale  dotazione
di personale e con i beni strumentali acquisibili  con  gli  ordinari
stanziamenti di  bilancio  e  conseguente  invarianza  di  spesa,  di
servizi on-line e di uffici a un adeguato  livello  territoriale,  al
fine di facilitare l'accesso dei consumatori e  degli  utenti  finali
alle strutture di composizione delle controversie. 
  5. L'Autorita' stabilisce le modalita'  con  le  quali  gli  utenti
possono segnalare le violazioni delle  disposizioni  normative  nelle
materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di
fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3
e 4. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se  in  tali
controversie  sono  coinvolti  soggetti  di  Stati  membri   diversi,
l'Autorita' collabora con le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.))