DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 152 
                  (Autorita' giudiziaria ordinaria) 
 
   ((1. Tutte le controversie che riguardano le materie  oggetto  dei
ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del  Regolamento
e quelli  comunque  riguardanti  l'applicazione  della  normativa  in
materia di protezione dei  dati  personali,  nonche'  il  diritto  al
risarcimento  del  danno  ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo
regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) 
  1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate
dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.
150.(26) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."