Codice in materia di protezione dei dati personali.
note:
Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
(( DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHÈ DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO TITOLO 0.I (DISPOSIZIONI SULLA BASE GIURIDICA) ))
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI)) ((CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI))
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI))
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA)) ((CAPO I PRINCIPI GENERALI))