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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

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Testo in vigore dal:  7-6-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che regola la realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;
Visto l'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare e aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale, è organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed è, pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.».
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 reca: «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1972.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 43, così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 16, reca: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.0.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 199 del 26 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 174.
- Il testo dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158 è il seguente:
«Art. 14 (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 56 del 9 marzo 1998.».
Note all'art. 1:
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1972.
- La direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 199 del 9 agosto 1993.
- La direttiva n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
- La direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 giugno 1992 modificata dalla direttiva n. 97/52/CE, reca; Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, reca: «Legge quadro sui lavori pubblici», è pubblicata nel S.O. n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.