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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  29-4-2003

Art. 8

Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), è il seguente:
«Art. 5. - Non si considerano come lavoro effettivo:
1° i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
2° il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;
3° le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.
I riposi normali, perché possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.
È ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e del datore di lavoro e che derivano da causa di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate fra i datori di lavoro e i loro dipendenti, purché i conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro.».
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro ai lavoratori delle aziende agricole), è il seguente:
«Art. 4. - Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge:
1° i riposi intermedi;
2° il tempo per l'andata ai campo o al posto di lavoro e quello per i ritorno in conformità delle consuetudini locali;
3° il tempo necessario per le martellature della falce salvo patto contrario.».