DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
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                               Art. 7
                         Riposo giornaliero

  1.  Ferma  restando  la  durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore  ha  diritto  a  undici  ore  di  riposo  consecutivo ogni
ventiquattro  ore.  Il  riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo  fatte  salve  le  attivita' caratterizzate da periodi di
lavoro   frazionati   durante   la   giornata   ((o   da   regimi  di
reperibilita')).