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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  22-8-2008
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Art. 7

Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
((o da regimi di reperibilità))
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