DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto  si  applicano  a
tutti i settori  di  attivita'  pubblici  e  privati  con  le  uniche
eccezioni del lavoro della  gente  di  mare  di  cui  alla  direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui  alla
direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per  quanto  attiene  ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 
  2. Nei riguardi dei servizi  di  protezione  civile,  ivi  compresi
quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate  per
finalita' istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei  musei
e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute  nel
presente decreto non trovano applicazione in presenza di  particolari
esigenze inerenti al servizio espletato  o  di  ragioni  connesse  ai
servizi di protezione civile, nonche' degli altri  servizi  espletati
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate  con
decreto del Ministro competente,  di  concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle
finanze e per la funzione  pubblica,  da  adottare  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  al
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297. Non si applicano,  altresi',  al  personale  delle  Forze  di
polizia, delle Forze armate, nonche'  agli  addetti  al  servizio  di
polizia  municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle   attivita'
operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata)). 
  4. La disciplina contenuta nel presente decreto  si  applica  anche
agli apprendisti maggiorenni.