DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

Testo in vigore dal: 29-6-2002
                               Art. 3.
Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

  1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte
che  gia'  non  le  spetti  ai  sensi  delle  norme vigenti, tutte le
funzioni  in  materia  di  miniere e risorse geotermiche, comprese le
funzioni  di  polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi
centrali   e  periferici  dello  Stato,  salvo  quelle  espressamente
previste dall'articolo 5.
  2.   E'   trasferita   alla   regione   Friuli-Venezia   Giulia  la
determinazione   delle   tariffe   da  corrispondersi  da  parte  dei
richiedenti   autorizzazioni,   verifiche   e  collaudi,  nonche'  la
determinazione  dei  diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari
dei permessi e delle concessioni.
  3. Il distretto minerario di Trieste e' soppresso.