DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                        Termini di pagamento 
 
  1. Gli interessi moratori decorrono, senza che  sia  necessaria  la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento. 
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  il  periodo  di
pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore
della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto
equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento; 
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data. 
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono
pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo
7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al
termine deve essere provata per iscritto. 
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,
quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura  particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini
di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni.  La
clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre
2003, n. 333; 
    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la
conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna
della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato
per iscritto. 
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal
presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli
importi scaduti. 
  ((7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa  depositi
e prestiti S.p.A. e le istituzioni  finanziarie  dell'Unione  europea
possono   concedere   ai   comuni,   alle   province,   alle   citta'
metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto
dei rispettivi enti del Servizio sanitario  nazionale,  anticipazioni
di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi,  liquidi  ed
esigibili, maturati alla  data  del  31  dicembre  2019,  relativi  a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali. L'anticipazione di  liquidita'  per  il  pagamento  di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 
  7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis  sono  concesse,  per
gli enti locali, entro il limite  massimo  di  tre  dodicesimi  delle
entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai  primi  tre  titoli  di
entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome,  entro
il limite massimo del 5 per cento delle entrate  accertate  nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
  7-quater.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  non   costituenti
indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  17,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti
di  adeguare  le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione
successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,  non  trovano
applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  203,  comma  1,
lettera b), e all'articolo 204 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di  cui  all'articolo  62
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del  citato  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Ad  esse  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2,  e  all'articolo  255,
comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da
garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma  della  specifica
disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 
  7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata
agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il  termine  del
30  aprile  2020  ed  e'  corredata  di   un'apposita   dichiarazione
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
contenente l'elenco dei debiti da pagare  con  l'anticipazione,  come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando  il  modello
generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per
i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita'  entro  quindici
giorni dalla data di  effettiva  erogazione  da  parte  dell'istituto
finanziatore. Per il pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a  valere  sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma
7-bis, il termine  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di  effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 
  7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate  entro  il
termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
  7-novies.  Gli  istituti  finanziatori  verificano,  attraverso  la
piattaforma  elettronica  di  cui  al  comma   7-sexies,   l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma.  In  caso  di  mancato
pagamento,  gli  istituti  finanziatori  possono  chiedere,  per   il
corrispondente importo,  la  restituzione  dell'anticipazione,  anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies)). 
                                                                  (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".