DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                           (Definizioni). 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; ((3)) 
    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163; 
    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione; 
    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento
maggiorato di otto punti percentuali; 
    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento principali; 
    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata
entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le
imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 
                                                                  (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 24, comma  1)
che "L'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231,  come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo  9  novembre  2012,  n.  192,  si
interpreta nel senso che le transazioni commerciali  ivi  considerate
comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".