DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                     (( (Distretti del cibo). )) 
 
  ((1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione  e
l'inclusione   sociale,   favorire   l'integrazione   di    attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale,  garantire  la  sicurezza
alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni,  ridurre
lo spreco alimentare e salvaguardare il  territorio  e  il  paesaggio
rurale  attraverso  le  attivita'  agricole  e  agroalimentari,  sono
istituiti i distretti del cibo. 
  2. Si definiscono distretti del cibo: 
    a) i distretti rurali quali  sistemi  produttivi  locali  di  cui
all'articolo 36, comma  1,  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,
caratterizzati  da  un'identita'  storica  e  territoriale   omogenea
derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre  attivita'
locali, nonche' dalla produzione di beni  o  servizi  di  particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le  vocazioni  naturali  e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione; 
    b)  i  distretti  agroalimentari  di   qualita'   quali   sistemi
produttivi locali, anche a carattere  interregionale,  caratterizzati
da  significativa  presenza   economica   e   da   interrelazione   e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole  e  agroalimentari,
nonche' da una o piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi
della vigente normativa europea o  nazionale,  oppure  da  produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione; 
    c) i sistemi produttivi  locali  caratterizzati  da  una  elevata
concentrazione di piccole e medie imprese agricole e  agroalimentari,
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
    d) i sistemi produttivi locali anche a carattere  interregionale,
caratterizzati da interrelazione e interdipendenza  produttiva  delle
imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o  piu'  produzioni
certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa  europea,
nazionale e regionale; 
    e) i sistemi produttivi  locali  localizzati  in  aree  urbane  o
periurbane caratterizzati dalla significativa presenza  di  attivita'
agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 
    f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione
e dall'integrazione fra attivita' agricole, in particolare quella  di
vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di  prossimita'
di  commercializzazione  e  ristorazione  esercitate   sul   medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di  acquisto
solidale; 
    g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla  presenza  di
attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione,  preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il  metodo  biologico  o  nel
rispetto dei criteri della sostenibilita'  ambientale,  conformemente
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
    h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come  territori
per i quali agricoltori  biologici,  trasformatori,  associazioni  di
consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione,  per  la  sua
divulgazione nonche'  per  il  sostegno  e  la  valorizzazione  della
gestione sostenibile anche  di  attivita'  diverse  dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia
di biodistretti o distretti biologici  si  applicano  le  definizioni
stabilite dalla medesima normativa. 
  3. Le regioni e le province autonome provvedono  all'individuazione
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il  quale  e'
costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo. 
  4. Al fine di sostenere  gli  interventi  per  la  creazione  e  il
consolidamento dei distretti del cibo si  applicano  le  disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  5. I criteri, le modalita' e le procedure  per  l'attuazione  degli
interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione. ((15)) 
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2019. 
  7. Al fine di  valorizzare  la  piena  integrazione  fra  attivita'
imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  dopo
le parole:  "nell'ambito  dell'esercizio  della  vendita  diretta  e'
consentito" sono inserite le seguenti:  "vendere  prodotti  agricoli,
anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo,  mediante
l'utilizzo di  strutture  mobili  nella  disponibilita'  dell'impresa
agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o  private,
nonche'")). 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio -
5 aprile 2019, n.  72  (in  G.U.  1ª  s.s.  10/04/2019,  n.  15),  ha
dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  499,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma
5, del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57), stabilisce che il  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto
sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anziche' «previa intesa in sede di» detta Conferenza".