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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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Testo in vigore dal:  30-6-2001

Art. 7

Accelerazione delle procedure
1. Al fine di assicurare la più idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unità della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilità finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.
2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attività di assistenza tecnica all'amministrazione.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinchè la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.
4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unità dall'archivio delle licenze di pesca.
Note all'art. 7:
- Il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, pubblicato nella GUCE serie L193 del 31 luglio 1993, reca disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima):
"Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto).
- 1. La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
c) due funzionari della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacoltori.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta.
Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.
Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.
Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'art. 3.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.".
- La delibera CIPE del 30 giugno 1999 reca: "Legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (Deliberazione n. 100/99)".
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca: "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
- Il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, pubblicato nella GUCE serie L376 del 31 dicembre 1986, è relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura.