DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 33 
           (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) 
 
  1.  Le  pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma  1,  terzo  e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal
presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui  al  comma  1  non  possono  effettuare  assunzioni  o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque  tipologia  di  contratto
pena la nullita' degli atti posti in essere. 
  3. La mancata  attivazione  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini
della responsabilita' disciplinare. 
  4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente
responsabile deve dare un'informativa preventiva alle  rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
  5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di
quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
  6. I  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione
del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
  7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  4
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso
servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
mobilita'. 
  8. Dalla data di collocamento  in  disponibilita'  restano  sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'
sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di
accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto
altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ((48)) 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che "
In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  le
unita'  di  personale  eventualmente   risultanti   in   soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono
eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e  restano  temporaneamente
in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna 
area o qualifica dirigenziale." 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi  2
e 3) che 
  "2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  31
marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge." 
    
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 12)  che  "Il
periodo di 24 mesi di cui al comma 8  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 puo' essere  aumentato  fino  a  48  mesi
laddove il personale collocato  in  disponibilita'  maturi  entro  il
predetto   arco   temporale   i   requisiti   per   il    trattamento
pensionistico".