DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 54 (L) 
                       Opposizioni alla stima 
 
  ((1.   Decorsi   trenta   giorni   dalla   comunicazione   prevista
dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il  promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo'  impugnare
innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina
dei periti e di determinazione dell'indennita', la  stima  fatta  dai
tecnici, la  liquidazione  delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'
chiedere   la   determinazione   giudiziale    dell'indennita'.    Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((17)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((17)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((17)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((17)) 
  5. Trascorso il termine per la proposizione  dell'opposizione  alla
stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante
dalla perizia. (L) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."