DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 4-11-2016
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 25-quinquies 
            (Delitti contro la personalita' individuale). 
 
  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione
I del capo III del titolo XII del  libro  II  del  codice  penale  si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per i delitti  di  cui  agli  articoli  600,  601  ((,  602  e
603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 
    b) per i delitti di  cui  agli  articoli  600-bis,  primo  comma,
600-ter, primo e  secondo  comma,  anche  se  relativi  al  materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,  e  600-quinquies,  la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 
    c) per i delitti di cui agli  articoli  600-bis,  secondo  comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater,  anche  se  relativi  al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche'  per
il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel  comma  1,
lettere a) e b),  si  applicano  le  sanzioni  interdittive  previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
  3. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si  applica  la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3.