DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 28-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 25-quater 
(( (Delitti con finalita' di terrorismo o  di  eversione  dell'ordine
                          democratico). )) 
 
  (( 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di
terrorismo o  di  eversione  dell'ordine  democratico,  previsti  dal
codice penale e  dalle  leggi  speciali,  si  applicano  all'ente  le
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione  inferiore  a
   dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
   b) se il delitto e'  punito  con  la  pena  della  reclusione  non
   inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la  sanzione  pecuniaria
   da quattrocento a mille quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel  comma  1,
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore ad un anno. 
  3. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si  applica  la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  altresi'  in
relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, che siano comunque stati posti in essere  in  violazione  di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale  per
la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9
dicembre 1999. ))