DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 24-bis 
        (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). 
 
  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis,  635-ter,  635-quater  e
635-quinquies del codice penale,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
  2. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente  la
sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 
  3. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
491-bis e 640-quinquies del  codice  penale,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
105,)) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote. 
  4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
lettere a), b) ed e). Nei  casi  di  condanna  per  uno  dei  delitti
indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni  interdittive  previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna  per
uno dei delitti  indicati  nel  comma  3  si  applicano  le  sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).