DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                 Esercizio dell'attivita' di vendita 
 
  1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel
registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il
territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in   misura
prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le   disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'. 
  1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  anche  per
l'osservanza delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e
sanita', i medesimi soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
vendere direttamente  al  dettaglio  in  tutto  il  territorio  della
Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti  ad  uno  o
piu' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria
azienda,  purche'  direttamente  acquistati  da  altri   imprenditori
agricoli.  Il  fatturato  derivante  dalla   vendita   dei   prodotti
provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente  rispetto
al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da  altri
imprenditori agricoli. 
  2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante  e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio  esercitata
su superfici all'aperto  ((o  destinate  alla  produzione  primaria))
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita  esercitata
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,
benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita'  del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la  vendita  e
delle modalita' con cui  si  intende  effettuarla,  ivi  compreso  il
commercio elettronico. 
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non  in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione  deve  contenere
la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
  4-bis. La vendita diretta mediante il  commercio  elettronico  puo'
essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione  al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. 
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita  di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 
  6. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  diretta  gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa'  di  persone  e  le
persone  giuridiche   i   cui   amministratori   abbiano   riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
materia di igiene e sanita'  o  di  frode  nella  preparazione  degli
alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio   dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 
  7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata   dal   presente   decreto
legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto
legislativo n. 114 del 1998. 
  8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei
prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell'anno  solare
precedente  sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli   imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si  applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
  8-bis. In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito vendere prodotti agricoli,  anche
manipolati o  trasformati,  gia'  pronti  per  il  consumo,  mediante
l'utilizzo di  strutture  mobili  nella  disponibilita'  dell'impresa
agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o  private,
nonche'  il  consumo  immediato  dei  prodotti  oggetto  di  vendita,
utilizzando   i   locali   e   gli   arredi   nella    disponibilita'
dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del  servizio  assistito
di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di
carattere igienico-sanitario. 
  8-ter. L'attivita' di vendita  diretta  dei  prodotti  agricoli  ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi  su  tutto  il
territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.