DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15
            Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

  1.  Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla
sistemazione  ed  alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del  paesaggio  agrario  e  forestale,  alla  cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela  delle  vocazioni  produttive  del  territorio,  le  pubbliche
amministrazioni  (( , ivi compresi i consorzi di bonifica, )) possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
  2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1 definiscono le prestazioni
delle  pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto
degli   Orientamenti   comunitari   in  materia  di  aiuti  di  Stato
all'agricoltura  anche  in finanziamenti, concessioni amministrative,
riduzioni  tariffarie  o  realizzazione  di  opere  pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme
vigenti,  possono  stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli  di  importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di
imprenditori  singoli,  e  a 300.000 euro nel caso di imprenditori in
forma associata.